La sentenza, appena giunta, accoglie il ricorso Sna con una eccezione: viene annullata la disposizione dell’art. 11 lett. c) del Regolamento n. 51 che imponeva agli agenti di raccogliere e conservare dichiarazioni degli assicurati relative alla eseguita preventivazione, con tanto di numeri d preventivi consultati. Primo importante successo.
Di contro, viene respinto il ricorso relativo alla discriminazione tra agenti e broker. Da una prima lettura del dispositivo, i broker verrebbero inquadrati come mandatari dei clienti e non delle imprese assicurative. Singolare interpretazione, visto che, come gli addetti ai lavori sanno bene, i broker di fatto si comportano come gli agenti plurimandatari, specie nel ramo auto.
Preventivatore Ivass: arriva la sentenza del Tar del Lazio, vittoria anche se parziale
La sentenza, appena giunta, accoglie il ricorso Sna con una eccezione: viene annullata la disposizione dell’art. 11 lett. c) del Regolamento n. 51 che imponeva agli agenti di raccogliere e conservare dichiarazioni degli assicurati relative alla eseguita preventivazione, con tanto di numeri d preventivi consultati. Primo importante successo.
Di contro, viene respinto il ricorso relativo alla discriminazione tra agenti e broker. Da una prima lettura del dispositivo, i broker verrebbero inquadrati come mandatari dei clienti e non delle imprese assicurative. Singolare interpretazione, visto che, come gli addetti ai lavori sanno bene, i broker di fatto si comportano come gli agenti plurimandatari, specie nel ramo auto.
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