In tema di riparto di onere della prova nella assicurazione contro i danni incombe sull’assicurato provare l’accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa. Di contro, spetta all’assicuratore dimostrare l’esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all’indennizzo
Attraverso la sentenza 595/2024 del 15 aprile scorso, la Corte d’Appello di Ancona si è soffermata sul tema di riparto dell’onere della prova nell’assicurazione contro i danni. In particolare, la Corte chiarisce cosa debba provare l’assicurato e ciò che è a carico dell’assicuratore.
Radiocor riferisce che oggetto del giudizio promosso dall’assicurato è stato il pagamento dell’indennizzo assicurativo e, nel dettaglio, il fatto che è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri tra quelli inclusi dal contratto.
Tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole.
Corte d’Appello di Ancona: onere della prova sull’assicurato per i rischi inclusi
Fonte: Intermediachannel
In tema di riparto di onere della prova nella assicurazione contro i danni incombe sull’assicurato provare l’accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa. Di contro, spetta all’assicuratore dimostrare l’esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all’indennizzo
Attraverso la sentenza 595/2024 del 15 aprile scorso, la Corte d’Appello di Ancona si è soffermata sul tema di riparto dell’onere della prova nell’assicurazione contro i danni. In particolare, la Corte chiarisce cosa debba provare l’assicurato e ciò che è a carico dell’assicuratore.
Radiocor riferisce che oggetto del giudizio promosso dall’assicurato è stato il pagamento dell’indennizzo assicurativo e, nel dettaglio, il fatto che è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri tra quelli inclusi dal contratto.
Tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole.
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